PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri della Patria, di seguito denominato «Ordine».

Art. 2.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata, e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
      3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 3.

      1. L'onorificenza è concessa ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione che sono stati decorati della Croce al merito di guerra, ai feriti, ai mutilati e invalidi di guerra fruenti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.
      2. L'onorificenza è altresì conferita ai militari che, nel periodo 1943-1945, combatterono nelle formazioni armate regolari della Repubblica sociale italiana (RSI), come individuate dalla sentenza del Tribunale supremo militare n. 747 del 26 aprile 1954, ai militari della RSI internati nei campi di concentramento anglo-americani e comunque alleati, prima e dopo la fine della guerra, e ai profughi istriani e dalmati che dovettero abbandonare la loro terra a seguito della occupazione slava.

 

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Art. 4.

      1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo, recante al centro il tricolore, sostenuta da un nastro di seta.
      2. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 5.

      1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare apposita domanda al Ministero della difesa, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.330.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.